NEL PROCESSO: LA FIGURA DEL CURATORE SPECIALE DEI MINORI

Il codice di procedura civile afferma che la nomina del curatore avviene obbligatoriamente  quando il pubblico ministero ha chiesto la decadenza della responsabilità genitoriale di uno o di entrambi i genitori,  in caso di un intervento tempestivo della pubblica autorità in favore del minore poiché lo stesso versa in condizioni di abbandono o di emergenza (ex art 403 c.c.) oppure quando sia direttamente il minore a farne richiesta. In ogni caso il tribunale può provvedere quando i genitori appaiono temporaneamente inadeguati a rappresentare gli interessi del minore.

La figura del curatore speciale  è solitamente un avvocato specializzato in materia di famiglia e minori, che si è formato e aggiornato, ed è in grado di ascoltare il minore per diventare il suo portavoce nel processo. Il curatore speciale viene nominato dal giudice e dura per tutto il tempo della causa. Il compito fondamentale del curatore è comprendere le esigenze del minore e fare delle richieste per il suo bene. Questa figura ha un contatto diretto con il minore e monitora il suo andamento all'interno della famiglia; si interessa del suo benessere psico-fisico, valuta il suo andamento scolastico, si interfaccia con tutte le figure coinvolte.

Le linee guida per la giustizia delle relazioni familiari del circondario di Lecce definiscono il curatore speciale come :" il soggetto che, nel corso del procedimento rappresenta il minore ove sussista un conflitto di interessi (anche solo potenziale) con i genitori o con chi esercita la responsabilità genitoriale. Il curatore non esercita la responsabilità genitoriale sul minore, ma lo rappresenta in un determinato procedimento o per il compimento di determinato atto." 

Il 28 febbraio è entrata in vigore la c.d. "riforma Cartabia" prevista dalle legge delega n. 206/2021 e attuata dal d. lgs. n. 149/2022 che prevede un "rito unico" per tutti i procedimenti relativi ai diritti delle relazioni familiari, delle persone e dei minorenni che sfocerà in un unico Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie. Con la suddetta riforma il ruolo del curatore speciale è diventato ancora più rilevante.  Il minore è un vero e proprio soggetto di diritto, meritevole di tutela per la sua particolare condizione; ciò è previsto anche nella Convenzione europea di Strasburgo del 1996, ma questa visione era stata già affermata con la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989: il minore non è visto solo come un soggetto debole e bisognoso di protezione ma come portatore di diritti.  Finalmente il minore può fare sentire la propria voce attraverso l'ausilio del curatore speciale, rivoluzionando il suo valore all'interno della famiglia e di conseguenza all'interno dei procedimenti riguardanti la famiglia.

 Con l'auspicio che i bambini possano sempre di più prendere voce e creare anche un mondo alla loro portata. 

Avv. Federica Bleve


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