Nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024, è stata pubblicata la legge 17 maggio 2024, n. 70 recante disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo (con entrata in vigore il 14 giugno 2024). Questa norma estende espressamente l’applicazione della legge del 2017 anche al bullismo. Il cyberbullismo comporta l'uso della comunicazione mediata dal computer per attivare e/o supportare comportamenti deliberati, ripetuti e ostili da parte di un individuo o gruppo verso un individuo o gruppo; Il bullismo invece è una forma di violenza verbale, fisica e psicologica, ripetuta nel tempo nei confronti di una vittima con il fine di prevaricare ed arrecare danno. Le caratteristiche che permettono di capire se ci si trova di fronte ad una situazione di bullismo o se qualcuno accanto a noi si trova in una situazione di bullismo sono: Il bullismo si manifesta nel gruppo dei pari, in cui ogni membro ricopre un ruolo specifico: • il bullo: è colui che prende l’iniziativa nel fare prepotenze ai compagni, si presenta come leader di un gruppo e non è mai da solo. Può essere un bambino o un ragazzo, sia maschio che femmina, e solitamente sceglie come vittima qualche compagno/a o un gruppo con caratteristiche diverse, come ad esempio colore della pelle, orientamento sessuale, forte sensibilità, ma delle volte può essere anche preso di mira per un pregio, come lo studioso che viene detto “secchione”. • la vittima: è colui che solitamente presenta qualche elemento di diversità ed è più fragile (asimmetria della relazione) dei compagni. Tende ad essere da sola, non ha amici oppure ha degli amici ma con altre difficoltà simili. • il gruppo di amici o “sodali” del bullo: sono coloro che solitamente hanno poca notorietà tra i compagni, che rinforzano l’azione del bullo ridendo, applaudendo o incitando e coronandolo come “capo”. Possono anche partecipare in modo attivo nelle vicende, ma sempre da una posizione secondaria rispetto al bullo. • gli osservatori passivi: definiti anche come la massa silenziosa, che non partecipa alle azioni ma non fa nulla al riguardo. Solitamente sono coscienti della situazione, ma non agiscono per diverse ragioni, come la paura, il non sapere che fare o il pensare che non è cosa loro. • il difensore della vittima: è chi consola e difende, chi chiede aiuto ad un adulto o comunque chi cerca delle modalità per far cessare le prepotenze. Questa figura è molto importante, ma purtroppo non sempre presente. Il bullismo è classificabili in: • fisico, con comportamenti che prevedono un attacco fisico o contatto fisico sgradito infastidendo la vittima con rumori o stimoli visivi; • verbale, come ad esempio canzonature o minacce alla vittima; • relazionale, come ad escludere o provare a escludere, in modo totale o parziale, la vittima o le vittime dal "gruppo", utilizzando modalità di vario genere, come ad esempio non rispettando intenzionalmente il turno di parola o diffondendo segreti o notizie contro la volontà della vittima. I segreti e le notizie possono essere anche falsi. Il bullismo è un fenomeno sociale preoccupante ed è oggetto di studio tra gli esperti delle scienze sociali, della psicologia giuridica, dell'età evolutiva e di altre discipline affini. La sentenza n. 163 del 5 gennaio 2021 della Cassazione ha determinato che gli atti di bullismo integrano il reato di violenza privata quando producono nella vittima uno stato di soggezione e coercizione della sua volontà.Il fatto costitutivo del bullismo non è la violenza o la minaccia, ma la coercizione. La prima cosa da fare per difendersi è parlarne con i docenti, con la propria famiglia, con gli assistenti sociali e far sapere che si è vittima di bullismo. Il bullo che commette reati penali può essere punito soltanto se viene denunciato. Se l’atto di bullismo è molto grave, si procederà con la denuncia d’ufficio. A seconda dell’età del “bullo”, si possono aprire differenti scenari in ambito giudiziario: – bullo minore di quattordici anni; – bullo tra i quattordici e i diciotto anni; – bullo maggiorenne. Per i minori di quattordici anni esiste una presunzione assoluta di non imputabilità, il che significa che qualunque sia l’effettivo grado di sviluppo psicofisico del soggetto e indipendentemente dal reato che costui ha commesso, non potrà in nessun caso essere sottoposto a un procedimento penale. Per quanto concerne, invece, il minore che si trova nella fascia compresa tra i quattordici e i diciotto anni,il giudice deve accertare, per ogni singolo caso, se al momento del fatto sussisteva l’effettiva capacità d’intendere e di volere dell’autore del reato. La parte lesa potrà richiedere il risarcimento dei danni subiti ai genitori del bullo convivente (ex art. 2048 c.c.). Il bullismo è un fenomeno complesso che richiede l’impegno di tutti per essere contrastato. Solo attraverso la collaborazione tra scuole, famiglie e istituzioni è possibile creare un ambiente più sicuro e inclusivo per tutti.E' importante sapere che esiste un numero telefonico il 114 che è attivo 24 ore su 24 tutto l'anno ed in diverse lingue; ed è un servizio di emergenza rivolto a tutti coloro che vogliono segnalare una situazione di pericolo e di emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti.